Questioni di contratto: l' avvocato Burgisano risponde




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Parola a... A scrivere è l'Avvocato Caterina Burgisano che interviene, con grande competenza, sulla distanza contrattuale (e di stipendio) che riguardano gli educatori di nido assunte dall'ente pubblico e gli educatori assunti da gestori privati. Il tema è partito con la lettera di un'educatrice (leggi qui) e prosegue oggi con questa attenta analisi. Si tratta di un lungo approfondimento reso esplicito dalla chiarezza  di pensiero.  


Gli argomenti ultimamente trattati nel blog rendono opportuna una sia pur breve riflessione sul cd. fenomeno del dumping contrattuale, ossia quella situazione di squilibrio economico che si verifica nel caso in cui il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro privato non risponda all’oggetto dell’appalto o dell’affidamento.
Stiamo parlando, cioè, dei casi della cd. gestione indiretta del servizio educativo e scolastico affidata a soggetti privati che annoverano tra i propri dipendenti educatori e insegnanti che svolgono in tutto e per tutto mansioni identiche ai colleghi dipendenti dell’Ente pubblico, e che subiscono evidenti disparità di trattamento, non solo economico.
Il Consiglio di Stato, anche molto di recente, ha ribadito che il soggetto gestore è libero di scegliere il contratto collettivo applicabile ma la scelta deve essere coerente con l’oggetto dell’appalto posto in gara (sentenza 276/2018).
Con riferimento ai servizi che ci interessano, il contratto collettivo applicabile va, dunque, individuato tra quelli riguardanti il personale docente/educativo e Ata in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private.
Nel nostro ordinamento i contratti collettivi nazionali a cui fare riferimento sono quattro: il contratto Enti Locali, il contratto Agidae, il contratto Fism e il contratto Aninsei.
In caso di gestione diretta del servizio asilo nido e scuola dell’infanzia comunale da parte del soggetto pubblico la scelta non può che ricadere sul contratto Enti Locali.
Nei casi in cui l’attività venga concessa dal Comune in appalto o in convenzione a soggetti terzi accreditati, vista la presenza di tre contratti, la scelta deve essere operata sulla base dell’adesione del datore di lavoro ad una delle associazioni stipulanti uno dei tre contratti richiamati.
Tuttavia, troppo spesso le società aggiudicatici dell’appalto o della convenzione, siano esse cooperative o altro, applicano il contratto di riferimento ritenuto più consono alla loro condizione giuridica soggettiva e non all’attività effettivamente svolta dal personale.
Questo significa che nella gestione dell’attività di asilo nido o scuola dell’infanzia, spesso al personale utilizzato vengono applicati contratti diversi da quelli di categoria, come quello delle cooperative sociali o dei socio-assistenziali, che hanno caratteristiche normative diverse e non riconducibili all’attività pedagogica svolta dal personale educativo.
In questi contratti non sono contemplate né la figura dell’educatore di asilo né gli altri profili professionali presenti nel sistema dei servizi all’infanzia per l’evidente fatto che tali contratti sono rivolti ad altre attività produttive e di servizio, ovviamente diverse da quelle destinate alla attività educativa.
Questo aspetto, che è fondamentale per la declinazione di specifiche prestazioni professionali, comporta innanzitutto il rischio evidente di trasformare un servizio socio educativo in un mero servizio di assistenza.
Inoltre, questi contratti presentano differenze tra di loro anche in relazione ai trattamenti economici e ai regimi d’orario di lavoro, che incidono in maniera rilevante sui costi di gestione.
Pertanto, in caso di esternalizzazione del servizio, sarebbe, invece, auspicabile che l’ente locale individuasse direttamente nel capitolato di appalto o nella convenzione il contratto collettivo di riferimento applicabile dal gestore, proprio al fine di evitare inaccettabili forme di dumping contrattuale. Come pure sarebbe opportuno che il comune rispettasse il compito istituzionale, in qualità di soggetto regolatore, di controllare e verificare che tutti i soggetti gestori impegnati applichino al proprio personale i contratti collettivi di categoria.
Questo al fine di mantenere un livello di tutela di base dei lavoratori impegnati nel settore, posto che la disparità di trattamento tra personale dipendente dell’Ente Locale e del soggetto appaltatore o in regime di convenzione costituisce già di per se un enorme problema non altrimenti superabile se non ricorrendo a modalità di affidamento del servizio alternative quali, ad esempio, l’affidamento a organismi strumentali dell’Ente Locale come l’Istituzione Educazione e Scuola di Bologna. 
 
Avvocato Caterina Burgisano