BolognaNidi |
Parola a... A scrivere è l'Avvocato Caterina Burgisano che interviene, con grande competenza, sulla distanza contrattuale (e di stipendio) che riguardano gli educatori di nido assunte dall'ente pubblico e gli educatori assunti da gestori privati. Il tema è partito con la lettera di un'educatrice (leggi qui) e prosegue oggi con questa attenta analisi. Si tratta di un lungo approfondimento reso esplicito dalla chiarezza di pensiero.
Gli
argomenti ultimamente trattati nel blog rendono opportuna una sia pur
breve riflessione sul cd. fenomeno del dumping contrattuale, ossia
quella situazione di squilibrio economico che si verifica nel caso in
cui il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro privato
non risponda all’oggetto dell’appalto o dell’affidamento.
Stiamo
parlando, cioè, dei casi della cd. gestione indiretta del servizio
educativo e scolastico affidata a soggetti privati che annoverano tra
i propri dipendenti educatori e insegnanti che svolgono in tutto e
per tutto mansioni identiche ai colleghi dipendenti dell’Ente
pubblico, e che subiscono evidenti disparità di trattamento, non
solo economico.
Il
Consiglio di Stato, anche molto di recente, ha ribadito che il
soggetto gestore è libero di scegliere il contratto collettivo
applicabile ma la
scelta deve essere coerente con l’oggetto dell’appalto posto in
gara (sentenza
276/2018).
Con
riferimento ai servizi che ci interessano, il contratto collettivo
applicabile va, dunque, individuato tra quelli riguardanti il
personale docente/educativo e Ata in servizio presso le istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche e private.
Nel
nostro ordinamento i contratti collettivi nazionali a cui fare
riferimento sono quattro: il contratto Enti Locali, il contratto
Agidae, il contratto Fism e il contratto Aninsei.
In
caso di gestione
diretta del
servizio asilo nido e scuola dell’infanzia comunale da parte del
soggetto pubblico la scelta non può che ricadere sul contratto Enti
Locali.
Nei
casi in cui l’attività venga concessa dal Comune in appalto o in
convenzione a soggetti terzi accreditati, vista la presenza di tre
contratti, la scelta deve essere operata sulla base dell’adesione
del datore di lavoro ad una delle associazioni stipulanti uno dei tre
contratti richiamati.
Tuttavia,
troppo spesso le società aggiudicatici dell’appalto o della
convenzione, siano esse cooperative o altro, applicano il contratto
di riferimento ritenuto più consono alla
loro condizione
giuridica soggettiva e non all’attività effettivamente svolta dal
personale.
Questo
significa che nella gestione dell’attività di asilo nido o scuola
dell’infanzia, spesso al personale utilizzato vengono applicati
contratti diversi da quelli di categoria, come quello delle
cooperative sociali o dei socio-assistenziali, che hanno
caratteristiche
normative diverse e non riconducibili all’attività pedagogica
svolta dal personale educativo.
In
questi contratti non sono contemplate né la figura dell’educatore
di asilo né gli altri profili professionali presenti nel sistema dei
servizi all’infanzia per l’evidente fatto che tali contratti sono
rivolti ad altre attività produttive e di servizio, ovviamente
diverse da quelle destinate alla attività educativa.
Questo
aspetto, che è fondamentale per la declinazione di specifiche
prestazioni professionali, comporta innanzitutto il rischio evidente
di trasformare un servizio socio educativo in un mero servizio di
assistenza.
Inoltre,
questi contratti presentano differenze tra di loro anche in relazione
ai trattamenti economici e ai regimi d’orario di lavoro, che
incidono in maniera rilevante sui costi di gestione.
Pertanto,
in caso di esternalizzazione del servizio, sarebbe, invece,
auspicabile che l’ente locale individuasse direttamente
nel capitolato di appalto o nella convenzione
il contratto collettivo di riferimento applicabile dal gestore,
proprio al fine di evitare inaccettabili forme di dumping
contrattuale. Come pure sarebbe opportuno che il comune rispettasse
il compito istituzionale, in qualità di soggetto regolatore, di
controllare e verificare che tutti i soggetti gestori impegnati
applichino al proprio personale i contratti collettivi di categoria.
Questo
al fine di mantenere un livello di tutela di base dei lavoratori
impegnati nel settore, posto che la disparità di trattamento tra
personale dipendente dell’Ente Locale e del soggetto appaltatore o
in regime di convenzione costituisce già di per se un enorme
problema non altrimenti superabile se non ricorrendo a modalità di
affidamento del servizio alternative quali, ad esempio, l’affidamento
a organismi strumentali dell’Ente Locale come l’Istituzione
Educazione e Scuola di Bologna.
Avvocato Caterina Burgisano